Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45235 del 15 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice del rinvio non č tenuto a uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio č stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge. (Fattispecie relativa ad annullamento della sentenza di appello che aveva ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado senza previamente rinnovare le prove testimoniali, nella quale la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha nuovamente affermato la responsabilitą dell'imputato senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sollecitata dalla sentenza rescissoria, poiché la nuova formulazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., "medio tempore" introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022, ne ha escluso l'obbligo nei procedimenti, quale quello di specie, definiti con rito abbreviato "secco").

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