(massima n. 1)
In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresģ aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, gią ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).