(massima n. 1)
Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non č tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.