(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento.