Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9128 del 8 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.