(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attivitā d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta legittima la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione in appello di una consulenza di parte su documentazione contabile preesistente).