Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37338 del 8 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello sul rilievo che fosse stata da questi rivalutata l'attendibilità della persona offesa, della quale soltanto era stata disposta una nuova escussione, sulla base di quanto dichiarato, tuttavia, da altri testimoni).

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