(massima n. 1)
Il giudice di rinvio che rigetta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale giā disposta nel precedente giudizio di merito, revocando implicitamente la relativa ordinanza ammissiva non annullata dalla pronunzia rescindente, č tenuto ad argomentare in maniera congrua, anche direttamente in sentenza, le ragioni per cui perviene a conclusioni difformi rispetto a quelle sottese alla valutazione originaria sulla necessitā della rinnovazione.