(massima n. 1)
In tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando l'impugnazione non investe la ricostruzione del fatto né la valutazione della prova dichiarativa, ma si limita a censurare la sola applicazione dell'istituto della particolare tenuitą del fatto, muovendo da un quadro fattuale rimasto invariato; in tale ipotesi non ricorre neppure il paradigma del "ribaltamento" di assoluzione rilevante ai fini dell'obbligo di motivazione rafforzata.