(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio il giudice non è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ogni volta che ciò sia richiesto dalle parti, ma soltanto quando le nuove prove siano rilevanti e indispensabili ai fini della decisione, restando il suo potere di integrazione probatoria regolato dagli artt. 603 e 627 c.p.p.; il relativo diniego è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della sufficienza e non manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di un riesame nel merito della concreta rilevanza dei mezzi istruttori richiesti.