Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12256 del 24 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio il giudice non è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ogni volta che ciò sia richiesto dalle parti, ma soltanto quando le nuove prove siano rilevanti e indispensabili ai fini della decisione, restando il suo potere di integrazione probatoria regolato dagli artt. 603 e 627 c.p.p.; il relativo diniego è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della sufficienza e non manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di un riesame nel merito della concreta rilevanza dei mezzi istruttori richiesti.

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