(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, c.p.p. costituisce evenienza meramente eventuale e straordinaria, subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e all'accertata impossibilitā di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione, anche quando investe la richiesta di perizia tecnica (nella specie, cinematica), integra giudizio di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non č censurabile in sede di legittimitā se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.