Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12314 del 13 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, c.p.p. costituisce evenienza meramente eventuale e straordinaria, subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e all'accertata impossibilitā di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione, anche quando investe la richiesta di perizia tecnica (nella specie, cinematica), integra giudizio di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non č censurabile in sede di legittimitā se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

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