Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12754 del 25 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, il diniego della rinnovazione istruttoria in appello mediante perizia psichiatrica - e, in particolare, di una perizia post mortem sulla capacitā del soggetto passivo - rientra nella discrezionalitā del giudice di merito ed č insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia valorizzato in modo logico e completo gli elementi clinici e testimoniali giā acquisiti (consulenze specialistiche, referti, testimonianze dei curanti), ritenendo superfluo l'ulteriore accertamento, in applicazione del principio di eccezionalitā della rinnovazione di cui all'art. 603 c.p.p.

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