Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 48056 del 16 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato, che non può essere inferiore a quaranta giorni secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

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