(massima n. 1)
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, il cui mancato rispetto comporta la nullità del relativo decreto di citazione e degli atti conseguenziali, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 5-duodecies del citato d.l. n. 162 del 2022, 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, non incidono sulla disciplina dei termini a comparire, ma solo su quella del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", la cui applicazione è stata estesa, da ultimo, alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024).