(massima n. 1)
In tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, nel giudizio cartolare di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non č sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma č necessario, a pena di nullitā, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore.