(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, ove tutte le parti, anche in assenza di una richiesta di trattazione orale, compaiano in udienza e, a seguito di provvedimento di trasformazione del rito da cartolare in orale, concludano oralmente, non č integrata alcuna ipotesi di nullitā per violazione del diritto di difesa.