(massima n. 1)
Ai fini della sospensione ex art. 600, ultimo comma, c.p.p., devono ricorrere "gravi motivi" costituiti da un pregiudizio eccessivo per il debitore, sia esso la distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, in caso di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilitā del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. Non puō essere accolta la sospensione se alcuna specificazione del debitore č fatta.