Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29593 del 21 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello, la richiesta di trattazione partecipata (discussione orale) deve essere presentata con istanza separata e successiva alla fissazione dell'udienza, nei termini e con le modalitā stabiliti dalla disciplina applicabile. Ne consegue che, se la richiesta č inserita ab origine nel medesimo atto di appello, l'appellante si espone al rischio che l'istanza non sia esaminata e assume l'onere di riproporla con atto autonomo nel termine decorrente dalla fissazione dell'udienza.

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