(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, la richiesta di trattazione partecipata (discussione orale) deve essere presentata con istanza separata e successiva alla fissazione dell'udienza, nei termini e con le modalitā stabiliti dalla disciplina applicabile. Ne consegue che, se la richiesta č inserita ab origine nel medesimo atto di appello, l'appellante si espone al rischio che l'istanza non sia esaminata e assume l'onere di riproporla con atto autonomo nel termine decorrente dalla fissazione dell'udienza.