(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio, comunicato al solo difensore di fiducia, nel caso di posticipazione dell'udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire, integra una nullitą a regime intermedio, deducibile anche con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assenza delle parti in tutte le fasi del giudizio cartolare non consente di ritenere operanti i limiti di deducibilitą imposti dall'art. 180 cod. proc. pen. e le sanatorie previste dall'art. 182 cod. proc. pen.).