(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, č priva di effetti la richiesta di partecipazione all'udienza, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l'atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far data dall'1 luglio 2024. (In motivazione, la Corte ha, altresė, affermato che, diversamente da quanto stabilito dal previgente rito cartolare "pandemico", applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, il regime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, a pena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporale differente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello fino e il quindicesimo giorno successivo).