(massima n. 1)
Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.