(massima n. 1)
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la pena complessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento di un'attenuante, era stata aumentata la pena base misura massima della metą per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata, invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).