(massima n. 2)
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso per cassazione dell'imputato relativo alla sussistenza del reato, alla sua responsabilità e/o alla commisurazione giudiziale della pena, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura di sicurezza, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, c.p.p., la misura di sicurezza irrogata non può essere più grave, anche in termini di durata, di quella applicata dal giudice di primo grado o, se meno grave, di quella applicata in grado d'appello con la sentenza annullata.