Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31840 del 17 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie in cui, all'esito del giudizio rescissorio, la Corte di appello aveva rideterminato in anni due la durata della misura di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, ultimo comma, n. 2 cod. proc. pen., confermando sul punto la decisione di primo grado, senza tener conto della riduzione operata con la sentenza annullata).

(massima n. 2)

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso per cassazione dell'imputato relativo alla sussistenza del reato, alla sua responsabilità e/o alla commisurazione giudiziale della pena, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura di sicurezza, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, c.p.p., la misura di sicurezza irrogata non può essere più grave, anche in termini di durata, di quella applicata dal giudice di primo grado o, se meno grave, di quella applicata in grado d'appello con la sentenza annullata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.