(massima n. 1)
Non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, né quale violazione di legge, né come difetto di motivazione, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti ex art. 597, comma S, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, a meno che nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, sia stata formulata una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.