Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1981 del 10 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, né quale violazione di legge, né come difetto di motivazione, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti ex art. 597, comma S, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, a meno che nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, sia stata formulata una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.

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