(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato pił grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto pił grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto.