(massima n. 1)
Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione del solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, sicché la sentenza che riformi parzialmente quella di primo grado, prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata, purché non già quantificata nel minimo edittale.