(massima n. 1)
In tema di appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente, ai fini della procedibilità del reato, la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblico servizio o a pubblica utilità, ritualmente contestata, ma non applicata ad alcun effetto in primo grado).