(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, il giudice, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può disporre la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, pur se obbligatoria, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che alla mancata adozione della statuizione può porsi rimedio in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.).