(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, il mancato esercizio del potere ufficioso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., in difetto di una loro specifica richiesta nei motivi di gravame o nel corso del giudizio di secondo grado, non č censurabile in cassazione e non impone al giudice di merito alcun obbligo di motivazione sul punto.