Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 13721 del 8 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appello proposto dal solo imputato, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., integra "pena pił grave" non solo l'aumento della specie o della quantitą della sanzione irrogata, ma anche la trasformazione in peius della concreta incidenza della pena sulla libertą personale, derivante dalla diversa qualificazione giuridica del fatto che determini l'assoggettamento del reato a discipline ostative (art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.; art. 4-bis ord. penit.), con conseguente necessitą di verificare la compatibilitą, sul piano del divieto di reformatio in peius, della riqualificazione che comporti il passaggio da una pena eseguibile "fuori" dal carcere a una pena che deve essere eseguita "dentro" il carcere.

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