(massima n. 1)
In tema di procedimento di prevenzione, non operano le limitazioni al potere di appello del procuratore generale previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la legittimazione concorrente dell'ufficio requirente di secondo grado e del procuratore della Repubblica a proporre tale mezzo di impugnazione discende direttamente dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011.