(massima n. 1)
E' appellabile la sentenza di condanna con cui č applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassativitā, l'inappellabilitā delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.