(massima n. 1)
Una sentenza di assoluzione riguardante reati puniti con pena alternativa, come la frode nell'esercizio del commercio, è soggetta alle limitazioni di impugnabilità ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tuttavia, il Procuratore generale può comunque impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen.