Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 9556 del 7 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'appello in composizione monocratica o del giudice di pace, la cui proposizione non sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertą personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertą personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio.

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