Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46419 del 27 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento e la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù della regola generale di cui all'art. 172 c.p.p., comma 4, non derogata dalla previsione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c).

(massima n. 2)

L'art. 585 c.p.p., comma 2, si limita a fissare i termini per le impugnazioni indicandone, in relazione ai diversi casi ivi contemplati, il dies a quo, mentre l'art. 585, comma 2, lett. c), riferisce specificamente tale termine iniziale alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, sicchè deve ritenersi che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione inizi a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall'art. 172 c.p.p., comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo. (Per la S.C., quindi, la Quarta sezione della Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto tardivo il ricorso depositato il 25.01.2022, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, non essendosi il giudice di appello riservato di depositare la motivazione nel maggior termine di 15 giorni, il giorno del deposito della sentenza da cui far decorrere il termine di 30 giorni entro il quale doveva essere proposto il ricorso per cassazione cadeva (Omissis), giorno festivo in quanto coincidente con la festività del (Omissis), e che, pertanto, il termine per impugnare decorreva non il (Omissis), giorno doppiamente festivo in quanto domenica ma anche coincidente con la festività di (Omissis), ma dal lunedì successivo, ossia dal (Omissis), con la conseguenza che il termine di impugnazione non è spirato il 24 gennaio 2022, bensì il 26 gennaio 2022 (27 dicembre +30 giorni=26 gennaio), sicchè il ricorso per cassazione, presentato in data 25.01.2022, è stato proposto tempestivamente).

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