Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 47352 del 8 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa all'esito di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall'art. 585 cod. proc. pen. per i termini di impugnazione delle sentenze, con l'unica eccezione del caso di sentenza con motivazione contestuale rispetto alla quale il termine per l'impugnazione (pari a quindici giorni, per disposizione espressa dell'art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Resta onere del difensore assumere informazioni sul termine di deposito della sentenza, al fine di calcolare correttamente il termine a sua disposizione per proporre impugnazione. L'eventuale declaratoria di inammissibilitą del ricorso per cassazione va adottata con procedura de plano a causa dell'aspetto constatativo e congenito del vizio di tardivitą, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilitą del ricorso consegue la condanna della parte al pagamento delle, spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

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