(massima n. 1)
Il provvedimento avente contenuto meramente confermativo di altro precedente non impugnato non č suscettibile di autonoma impugnazione, posto che, se cosė non fosse, verrebbe elusa la disciplina della perentorietā dei termini impugnatori. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari, investito di una nuova richiesta di archiviazione dopo che, in esito alla valutazione di una prima, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la sua notifica all'indagato, aveva nuovamente rimesso gli atti al rappresentante della pubblica accusa, confermando il provvedimento con cui aveva sostenuto che la notifica non potesse essere effettuata presso il difensore).