(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'eccepito difetto di motivazione sulla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione, contenente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo ritenersi la stessa sviluppo dei motivi d'impugnazione originari, relativi alla responsabilità penale e alla commisurazione della pena).