(massima n. 1)
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, qualora tale questione non sia stata dedotta né in appello né con i motivi di ricorso. L'eccezione non può essere validamente sollevata con una memoria presentata in ritardo rispetto ai termini prescritti dall'art. 585, comma 4, c.p.p.