(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrą beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.