Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17239 del 15 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrą beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.