(massima n. 1)
La disposizione normativa di cui al comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p., introdotta dall'art. 33 D.Lgs. 150/2022, che aggiunge 15 giorni ulteriori agli ordinari termini per l'impugnazione per l'imputato assente nel giudizio a quo, è applicabile soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (31 dicembre 2022) e non può essere retroattivamente applicata a sentenze emesse prima di tale data.