(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.