(massima n. 1)
L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.