(massima n. 1)
L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non č prescritta dall'art. 582 c.p.p. "ad substantiam", bensė soltanto quale prova della tempestivitā dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non č inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata "aliunde", purchč inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale.