Cassazione penale Sez. I sentenza n. 50829 del 5 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non č prescritta dall'art. 582 c.p.p. "ad substantiam", bensė soltanto quale prova della tempestivitā dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non č inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata "aliunde", purchč inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale.

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestivitā della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582 c.p.p., comma 2, e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

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