(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nella vigenza dell'art. 24, comma 6-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continua a essere consentito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i loro difensori si trovano. (