(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardivitā. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., č da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivitā č solo quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo).