Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5813 del 3 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento del verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, a causa d'incompatibilità di carattere fra coniugi, non rende di per sé irrilevante, al fine della pronuncia di addebitabilità della separazione, ogni successiva violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio, occorrendo in proposito riscontrare se tale posteriore comportamento costituisca o meno causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, e quindi della pronuncia di, separazione, in presenza di questo requisito. Pertanto, l'addebito della separazione a carico di un coniuge può conseguire anche dall'abbandono dell'altro coniuge e della prole commesso dopo l'instaurarsi della suddetta situazione di rottura per incompatibilità di caratteri, tenendo conto che la violazione del dovere di collaborazione ed assistenza materiale e morale (non consentita dalla mera proposizione della domanda di separazione, né dall'autorizzazione presidenziale a vivere temporaneamente separati) può ritenersi giustificata solo quando configuri proporzionata reazione a gravi fatti posti in essere dall'altro coniuge, e sempreché non superi quella soglia minima di solidarietà necessaria a non mettere l'altro coniuge ed i figli in situazione di pericolo per le loro essenziali esigenze di vita.

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