(massima n. 1)
In tema di impugnazione, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace non può essere dichiarato inammissibile, in ragione della disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quando è proposto appello anche dalla parte civile, poiché, in tal caso, atteso il disposto di cui all'art. 580 cod. proc. pen., l'esigenza di evitare la "frammentazione dei controlli" sulla sentenza prevale sul limite di appellabilità della stessa da parte della pubblica accusa.