Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17005 del 20 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito č tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioč puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), nulla č tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.