(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, č legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578, cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.