(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, secondo la quale, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., é tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del "più probabile che non", anziché quella dell'"alto grado di probabilità logica", non esclude che l'accertamento della responsabilità a fini civili debba essere condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale, sicché, non trovando applicazione l'art. 246 cod. proc. civ., la deposizione della persona offesa, costituita parte civile in giudizio, conserva il valore di una testimonianza, pur se soggetta, secondo i principi generali, a rigoroso controllo di attendibilità.